Un’importantissima sentenza pronunciata la settimana scorsa dal Giudice di Pace di Pisa, numero 249/2015, relativa allo stato di necessità che può essere invocato anche nel caso in cui un animale d’affezione si trovi in una situazione di pericolo imminente per la sua salute. Grazie a tale sentenza possiamo infatti affermare che è stato fatto un piccolo passo in avanti verso una legislazione in grado di tutelare gli animali in quanto “esseri senzienti”, così come stabilito dalla normativa comunitaria.
In particolare, il Giudice di Pace di Pisa ha accolto il ricorso del proprietario di un gatto in grave pericolo di vita (e successivamente deceduto), multato per eccesso di velocità durante il trasporto dell’animale dal veterinario al fine di salvargli la vita.
L’articolo 177 del Codice della Strada, che disciplina la circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, prevede l’esistenza di mezzi di soccorso per il trasporto di animali in gravi condizioni di salute i quali però non erano presenti sul territorio in questione. Per questo motivo l’uomo, nell’impugnare la sanzione, aveva invocato lo stato di necessità.
Il Giudice gli ha così dato ragione annullando il verbale e ammettendo che:
E’ vero che lo stato di necessità così come ritenuto dalla legge e dalle correnti giurisprudenziali richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale”, ma anche, spingendosi oltre, che “la stessa legislazione penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando quindi un’attenzione a considerare l’animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera res, anche se certamente non può parlarsi dell’animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell’essere umano.
In relazione alla multa, il Giudice ha inoltre rilevato che nel caso di specie debba applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l’affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 3 L. 689/81, la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente” (Cass. sez. III, 12.5.2000, n. 6111).
Il ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, aveva invocato diversi precedenti. Fra questi, la sentenza del Giudice di Pace di Chieti, del 26 maggio 2011, n. 369 (Giudice: De Tiberiis – D.L. c/ Prefettura di Chieti), ravvisante lo stato di necessità, e quindi la causa di esclusione della responsabilità, per il trasporto di animale in imminente pericolo di vita, e la n. 1/2012 con cui il Giudice di Pace di Offida aveva accolto il ricorso promosso da un medico veterinario, multato per eccesso di velocità mentre, contattato da una cliente, si recava tempestivamente presso la stessa, per prestare soccorso al suo cane in imminente pericolo di vita, e in condizioni così gravi da non poter essere in alcun modo trasportato. In merito, il Giudice aveva rilevato come, in materia di stato di necessità e soccorso stradale, già l’art. 31 della Legge 120 del 29/07/2010, integrando il comma 1 dell’art. 177 del Codice della Strada, avesse demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione sia delle condizioni per cui il trasporto di un animale in grave stato di salute possa essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, sia la documentazione da esibire all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale, riconoscendo così, di fatto, il principio generale dello stato di necessità.